Art. 68.
(Divieto di discriminazione).

      1. Lo stato di coniuge, di contraente di un'unione registrata, di parte di un'unione civile, o la condizione di convivente di fatto non possono essere per la persona interessata motivo o fonte di discriminazione in qualunque settore della vita pubblica o privata.
      2. La Repubblica tutela la piena dignità e il carattere di libera scelta di ogni forma di convivenza e di famiglia in quanto luoghi ove si svolge la personalità dell'individuo e ne promuove il pubblico rispetto.

 

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